11 agosto, 2020

VIOLENZA DI GENERE -COVID-19-COMMISSIONE SUL FEMMINICIDIO E LINEE GUIDA DEL CSM CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

L’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus ha accresciuto il rischio di violenza sulle donne proprio perché essa avviene entro le mura domestiche e perché, inoltre, le disposizioni in materia di distanziamento sociale hanno ostacolato l’accoglienza delle vittime.

Le donne che già vivevano in una situazione di maltrattamento fisico o psicologico, essendo costrette in casa, hanno subito la situazione che si è fatta via via più difficile da gestire.

Altro problema è stata la sicurezza della donna e dei minori nella fase di separazione dall’abusante giacchè, come la cronaca rivela, questo è il momento più pericoloso, lo confermano i dati delle violenze efferate, compresi gli omicidi.

 Si è registrato (rapporto ISTAT 13 maggio 2020) un calo delle denunce alla polizia. Per molte donne era impossibile potersi trasferire per sottrarsi alla relazione con il convivente. Nel periodo di lockdown, le donne vittime di violenza non hanno potuto godere del trasferimento presso le case di accoglienza gestite dai centri antiviolenza causa del rischio del contagio. Molte donne hanno addirittura pensato che i centri antiviolenza fossero chiusi, fatto non vero poiché i centri sono rimasti attivi e si sono organizzati anche attraverso un supporto online a favore delle donne.

Durante il lockdown, sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%) e le denunce per maltrattamenti in famiglia sono diminuite del 43,6%, quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra le quali risultano in calo dell’83,3% le denunce per omicidi femminili da parte del partner. Il 45,3% delle vittime ha avuto paura per la propria incolumità o di morire; il 72,8% non denuncia il reato subito. Nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura domestiche, nel 64,1% si riportano anche casi di violenza assistita ossia di minori che assistono ai maltrattamenti familiari.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella seduta del 26 marzo 2020, ha approvato all’unanimità la “Relazione sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19” (Relatrice sen. Valeria VALENTE).

La suddetta Relazione è stata trasmessa al Consiglio superiore della Magistratura per le valutazioni di competenza, in considerazione anche di quanto previsto nell’articolo 83 del decreto legge  17 marzo 2020 n. 18 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare).

La Commissione, ritenendo che, nella attuale situazione di emergenza epidemiologica, si aggravi ulteriormente il rischio, per le donne e per i loro figli, di una maggiore esposizione alla violenza domestica per effetto della riduzione dei contatti esterni, la prolungata condivisione degli spazi domestici con il partner maltrattante, con nota del 10 aprile 2020, ha richiesto al Gruppo di lavoro in oggetto di procedere al “monitoraggio della concreta applicazione delle linee guida di cui alla Risoluzione del 9/5/2018, in termini di efficienza ed effettività del servizio giustizia nel settore in esame in questo periodo d’emergenza sanitaria e del loro aggiornamento in relazione alla necessità di tutela connesse alla specifica contingenza , anche in funzione dell’emanazione il più tempestivamente possibile da parte del Consiglio di indicazioni aggiornate ed uniformi agli uffici circa le buone prassi adottabili nel settore per la miglior garanzia dei diritti delle donne maltrattate e dei loro figli minori, nonché dei diritti dei minori coinvolti nella crisi del nucleo famigliare nel contesto di procedimenti di separazione e divorzio”.

La nota della Commissione sottolinea la necessità di:

1) garantire l’applicazione rigorosa delle misure penali e civili a protezione delle donne (dell’ordine di allontanamento urgente dall’abitazione familiare della persona violenta da parte della polizia giudiziaria previsto dall’art. 384-bis c.p.p.; delle procedure atte al controllo della persona violenta mediante mezzi elettronici o strumenti tecnici come il braccialetto elettronico; dell’ordine di protezione, ex art 342-bis e 342-ter c.c. e 736-bis comma 3 c.p.c.)

2) garantire che gli incontri protetti e le visite genitoriali si svolgano in un contesto di salvaguardia della salute dei minori e di tutti i soggetti coinvolti, favorendo collegamenti da remoto con videochiamate;

3) garantire l’accesso ai numeri antiviolenza e antitratta, che potrebbe essere difficoltoso per la donna vittima di violenza costretta a rimanere a casa, in ottemperanza alle misure di contenimento, ma sotto il controllo costante del partner maltrattante, e la miglior accessibilità alle donne di informazioni chiare e dettagliate circa il cosa fare, a chi rivolgersi per sottrarsi alla violenza;

4) garantire l’accesso delle donne ai centri antiviolenza, alle case rifugio e agli sportelli antiviolenza, assicurando il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, e/o prevedere ulteriori misure di protezione sociale, considerato il rallentamento dei percorsi di rafforzamento delle donne a causa della sospensione della maggior parte dei servizi delle reti territoriali

5) garantire l’accoglienza e la protezione delle donne migranti, richiedenti asilo, rifugiate e vittime di tratta, in strutture o condizioni che evitino rischi di contagio.

Sono state esaminate, in relazione alle diverse fasi processuali, le linee operative e le prassi adottate negli uffici giudiziari nei procedimenti per violenza di genere e domestica (con riguardo alla acquisizione delle notizie di reato, all’applicazione delle misure cautelari personali in relazione anche alle esigenze di protezione delle vittime ed in merito alle problematiche relative gli incontri tra i minori e i genitori non collocatari prevalenti e quelli disposti con modalità protette.

E sono state individuate scelte operative del tutto straordinarie ed innovative e, tuttavia, coerenti con la

Risoluzione del CSM del 9/5/2018.

Tutti gli uffici di Procura hanno  segnalato una tendenza a non denunciare, in questo periodo di emergenza sanitaria, condotte di violenza domestica e di genere: dal sondaggio è emersa una diminuzione delle notizie di reato nella materia della violenza di genere e domestica che può valutarsi, nella media, pari al 50% circa, sebbene debba darsi atto che, in tutto il Paese (con differenze significative anche tra grandi centri), vi siano uffici che non hanno rilevato una diminuzione significativa, mentre altri hanno visto un “crollo” pressoché totale (superiore al 70%).

Peraltro, in molti uffici, a fronte di una drastica diminuzione iniziale, si è in seguito registrato un aumento dell’afflusso di notizie di reato che, riguardano principalmente il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), con una contemporanea significativa diminuzione del delitto di “atti persecutori” (art. 612 bis c.p.), sulla quale hanno influito, verosimilmente, le disposizioni restrittive di movimento legate all’emergenza Covid. Quanto al Inoltre, il c.d. “braccialetto elettronico”, strumento di controllo efficace nei casi di adozione della misura dell’allontanamento (anche urgente) dall’abitazione familiare, o del divieto di avvicinamento, o degli arresti domiciliari, è risultato che pochi sono gli uffici di Procura che ne chiedono l’applicazione in quanto su quasi tutto il territorio nazionale non viene disposto per mancanza degli idonei apparecchi.

Tuttavia,  il dispositivo del “braccialetto elettronico” con GPS, sarebbe essenziale per assicurare la protezione della vittima nelle ipotesi di applicazione degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), del divieto di avvicinamento (art. 282 ter c.p.p.) e dell’allontanamento dall’abitazione familiare (art. 282 bis c.p.p.), con particolare attenzione agli indagati con problematiche “psichiatriche” che in diversi uffici giudiziari sono in significativo aumento quali autori di azioni abusanti.

 E’ stato, poi, giustamente ritenuto raccomandabile prediligere sempre l’allontanamento dall’abitazione familiare dell’autore della violenza e non della vittima, soprattutto in presenza di figli minori e di favorire il rientro – nel più breve tempo possibile – di quest’ultima presso l’abitazione familiare nei casi in cui la stessa sia stata costretta ad allontanarsene per sottrarsi alla violenza, trovando accoglienza in casa rifugio o in altre soluzioni alternative

VIOLENZA E COVID-19

Gli operatori dei Centri Antiviolenza, tra cui quelli di Roma, hanno segnalato una generalizzata inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di comunicazione alle vittime ed ai loro difensori delle revoche delle misure in atto nei confronti degli autori di delitti di violenza di genere.

Il problema comunque più urgente, generalmente denunciato, è quello della impossibilità delle “case rifugio” di accogliere donne sole o con minori, in fuga da situazioni di violenza, per le vigenti problematiche di natura sanitaria, stante la indisponibilità di strutture dove fare trascorrere il necessario periodo di “isolamento”

Indicazioni Tribunali Ordinari Civili – Tribunali e Procure Minorenni  

  Il gruppo specializzato ha esaminato le numerose criticità relative: i) alle richieste di “ordini di protezione” ed all’adozione degli stessi inaudita altera parte; ii) alla regolamentazione degli incontri genitori figli in spazio neutro; iii) alla regolamentazione degli incontri propedeutici ad affidi-adozioni o a rientri in famiglia, alle visite in case famiglia; iv) agli incontri e alle visite dei genitori non collocatari prevalenti.     

1) Riguardo alle richieste di “ordini di protezione” è emerso che i Tribunali hanno comunque trattato i procedimenti con tempestività, quando necessario inaudita altera parte e con contraddittorio differito, privilegiando spesso la trattazione cartolare; sono stati anche adottati provvedimenti di allontanamento urgente, anche con autorizzazione alla parte istante ad avvalersi della forza pubblica per la notifica e l’esecuzione del provvedimento, a garanzia della parte richiedente.   Anche in sede civile sono state confermate le difficoltà evidenziate in sede penale in relazione alla messa in sicurezza di madri-figli in contesti di emergenza, in ragione della sostanziale “chiusura” delle case famiglia nelle quali non sono consentiti nuovi ingressi. In alcuni casi i Servizi sociali hanno reperito soluzioni alternative provvisorie.   

2) Riguardo ai provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art 336 c.c., è emersa una drastica riduzione delle segnalazioni dei Servizi Sociali a causa dall’interruzione delle principali attività. In alcuni casi le comunicazioni relative a minori sono pervenute direttamente dal Pronto Soccorso, (ipotesi di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale, di grave trascuratezza in ambito familiare).

 3) Assai problematica è risultata la regolamentazione degli incontri propedeutici ad affidi-adozioni o a rientri in famiglia e alle visite in case famiglia: dall’inizio delle restrizioni conseguenti alla diffusione del contagio, molte comunità sul territorio hanno sospeso gli incontri; si sono registrate, in generale, forti resistenze a consentire i contatti in presenza tra genitori e figli tanto che i provvedimenti adottati sono stati di sospensione dei rientri a casa dei minori collocati in comunità o in affidamento e di facilitazione dei rapporti in videoconferenza (dove consentiti).

Inoltre, in sede di conversione del DL 18 dell’8 marzo 2020, è stato aggiunto all’art. 83 il comma 7 bis, che recita: «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socioassistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono stati sostituiti con collegamenti da remoto che permettessero la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono stati sospesi.

E’ stato raccomandata la tempestiva trattazione delle istanze relative al contenzioso di famiglia, alla adozione di ordini di protezione, ovvero di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, anche inaudita altera parte, autorizzando, ove necessario, la parte istante ad avvalersi per l’esecuzione dell’ausilio della forza pubblica, e prevedendo l’instaurazione del contraddittorio nella fase successiva all’esecuzione dei provvedimenti, nel processo civile anche attraverso il ricorso alle modalità cartolari consentite dall’art. 83 c. 7 lett. h del decreto 18/2020 . Circa la gestione degli incontri dei minori con il genitore non collocatario prevalente, è stata ribadita la necessità, di privilegiare soluzioni che garantiscano la sicurezza sanitaria dei nuclei familiari e dei minori in particolare nei casi più problematici – ad esempio per spostamenti tra luoghi di residenza  lontani -attraverso  modalità anche temporanee di rimodulazione degli incontri (ed eventualmente già prevedendo in tali provvedimenti il ritorno al regime ordinario alla cessazione dell’emergenza) con accorpamento dei periodi di permanenza presso ciascuno dei genitori o la temporanea sostituzione degli incontri con videochiamate, tenuto conto anche dell’età dei minori”.

LINEE GUIDA CSM contro la violenza di genere

Forte è l’esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale.

Costituisce un’ipotesi frequente che vi siano parallelamente due procedimenti in ambito civile e penale relativamente ai reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, ed al procedimento civile di separazione o divorzio. Spesso gli atti relativi al processo penale sono sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui, in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere provvedimenti di affido condiviso del minore, in tal modo incolpevolmente vanificando le cautele adottate in sede penale. Ancora, può accadere che, in sede civile, siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli della relazione familiare, che i consulenti incaricati di verificare le “capacità e idoneità genitoriali” ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti sia di vittimizzazione “processuale” sul coniuge o sui minori vittime, in contrasto con precise indicazioni contenute nelle citate Convenzioni  a tutela delle donne e minori sia di adozione, in ambito civile e penale, di provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime persone. Sebbene costituisca una buona prassi quella di sollecitare la collaborazione dei difensori delle persone offese stimolando il deposito di atti e memorie contenenti le informazioni necessarie, tuttavia, questa non può considerarsi risolutiva essendo doveroso ed urgente che sussista un rapido coordinamento di tutte le autorità giudiziarie competenti. Allo scopo di evitare che, per il difetto di comunicazione, nelle concomitanti procedure penali, civili e minorili relative agli stessi nuclei familiari, i magistrati possano reciprocamente ignorare utili elementi di conoscenza

La Commissione chiede e sollecita  il perseguimento dei seguenti obiettivi:

– condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse;

– operare nel senso di concentrare l’acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie.

Questa forma di cooperazione fra l’altro presenta l’ulteriore vantaggio di favorire una più adeguata valutazione di eventuali denunce strumentali.

E’ ritenuta buona prassi assegnare nelle materie della famiglia e della volontaria giurisdizione a magistrati inseriti nel gruppo specializzato dei reati contro la violenza di genere e domestica, con l’attribuzione del coordinamento al medesimo procuratore aggiunto. Attraverso il deposito di richieste, memorie, atti delle indagini preliminari ritenuti utili ai fini della decisione del giudice civile della separazione o del divorzio, risulta valorizzato il ruolo assegnato al pubblico ministero nel processo civile, il cui intervento, peraltro, nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, è previsto, a pena di nullità, dall’art. 70 c.p.c.

Buone prassi nei rapporti con i servizi sociali.

Merita di essere segnalata la buona prassi, in uso presso alcune Procure della Repubblica, di prevedere, in base a protocolli di collaborazione con i Comuni, l’apertura presso di esse di un ufficio dei servizi sociali. Nelle esperienze rilevate, tale ufficio presta la propria assistenza al gruppo specializzato competente per i reati contro le “fasce deboli” con riferimento agli affari sia civili sia penali.

Tale soluzione organizzativa può consentire anche in materia penale una più stretta cooperazione tra magistratura requirente, polizia giudiziaria e servizi sociali, favorendo tanto l’attività d’indagine quanto quella di protezione delle vittime. Gli assistenti sociali assegnati all’ufficio operano su delega del sostituto  offrendo la propria collaborazione ad esempio supportando l’attività di polizia giudiziaria nei casi in cui si ravvisi la necessità di un parallelo intervento sociale (visite domiciliari, affiancamento nell’assunzione di sommarie informazioni, ecc.). Tale supporto è utile anche per raccogliere informazioni sui programmi terapeutici e sulle disponibilità di strutture idonee quando sia necessario predisporre richieste di misure di sicurezza provvisorie. Nella prassi questa funzione di raccordo viene valutata positivamente dagli uffici giudiziari che l’hanno sperimentata in quanto consente di individuare con rapidità i servizi sociali o sanitari competenti e di ottenere in breve tempo le risposte necessarie, concorrendo complessivamente alla tempestività dell’azione giurisdizionale.

Ottima la soluzione di adozione di protocolli di collaborazione con le istituzioni locali prevedano l’apertura, presso la Procura, di uno sportello informativo e di ascolto rivolto alle vittime (nei quali possono eventualmente operare anche professionalità ulteriori, come psicologi indicati dagli ordini provinciali) e destinato a offrire un supporto fisiologico e di pronta disponibilità alla magistratura requirente e alla polizia giudiziaria. In alcune realtà, il funzionamento dello “sportello” si concentra solo sugli aspetti di ascolto e di accoglienza, anche grazie alla predisposizione di spazi idonei all’interno di locali messi a disposizione dalla Procura; in questi casi, all’interno di tale sportello possono operare ulteriori soggetti, come avvocati indicati dall’Ordine, i quali, unitamente ad assistenti sociali e a psicologi possono fornire alla vittima informazioni utili ad orientarla nelle scelte legali e nei contatti con gli altri servizi territoriali, deputati alla loro presa in carico, a livello sanitario e psicologico.

 

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