5 agosto, 2020

AL PADRE CHE OMETTE PER MESI IL VERSAMENTO DEL MANTENIMENTO AI FIGLI NON È RICONOSCIUTA L’ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER TENUITÀ DEL FATTO

Non si applica l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp nei confronti del padre che per mesi omette di versare in tutto o in parte il mantenimento in favore dei figli. Con la sentenza n. 22523/20, la Cassazione afferma il principio secondo cui l’esclusione della punibilità per tenuità del fatto è incompatibile con la condotta abituale del padre che per mesi non versa il mantenimento ai figli. Nel caso di specie, il padre aveva omesso il pagamento per 4 mesi, il pagamento parziale dell’assegno per due mensilità e il rimborso solo parziale delle spese straordinarie per tutto il periodo in cui gli è stata contestata questa condotta. Tale comportamento reiterato nel tempo e nelle azioni non possono secondo la Corte essere ritenuti episodi isolati od occasionali in grado quindi di giustificare l’applicazione dell’art. 131 bis. c.p. Nella motivazione la Cassazione evidenzia che il secondo comma dell’art 131 bis c.p., che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto, nell’illustrare i parametri necessari a valutare la tenuità dell’offesa, valuti le condotte abituali, che ricorrono nei seguenti casi:

– l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

-ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità;

-ha commesso reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Nel caso de quo la Corte ha ritenuto la condotta dell’imputato non isolata od occasionale. Essa si è piuttosto concretizzata nella reiterata violazione dell’obbligo di mantenimento per un arco di tempo significativo, andando così a integrare quell’abitualità prevista dall’art. 131 bis c.p.

Avv. Marina Marconato

 

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