5 gennaio, 2018

La nuova Legge che protegge gli orfani del femminicidio

La normativa che tutela le vittime della violenza di genere si è arricchita di una nuova legge, approvata il 21 dicembre 2017. Una delle novità più rilevanti del testo è l’eliminazione di una lacuna grave che l’ordinamento giuridico italiano aveva: il diritto ad ereditare che permaneva in capo all’uxoricida. Difatti, sino ad oggi, chi uccideva il proprio coniuge manteneva intatto il diritto successorio e questo conduceva all’assurda conseguenza che i beni della vittima, denaro sui conti correnti, beni immobili ed, in generale, l’intero patrimonio veniva devoluto anche all’assassino. La nuova legge comporta la decadenza dell’autore del femminicidio dal diritto successorio in relazione ai beni della vittima.

In Italia, viene ammazzata una donna ogni due giorni dall’ex partner, e ci sono ben 1600 orfani da femminicidio, vittime ancora vive di questo atroce reato, bambini traumatizzati non solo dalla morte della mamma per mano del padre, ma già ampiamente traumatizzati e devastati da anni di maltrattamenti direttamente subiti o a cui hanno assistito. Non si dimentichi, infatti, che un uomo che uccide la ex compagna è un uomo che da anni ha perpetrato, in seno al nucleo familiare, abusi psicologici e fisici, terrorizzando ogni membro della famiglia.

Questi orfani sono lasciati sostanzialmente soli dalle istituzioni e la loro crescita è affidata all’impegno materiale, economico e morale solitamente dei nonni o degli affidatari. Sono piccoli esseri umani che necessitano di sostegno psicologico per elaborare il lutto ed il vissuto di violenza e, pertanto, va da sé che il fatto che parte dei beni materni entrassero nel patrimonio dell’omicida, diminuendo la quota ereditaria dei figli e costringendoli al mantenimento di un rapporto con l’assassino, rappresentava una beffa insopportabile.

Altra novità della recentissima norma è l’accesso al gratuito patrocinio legale per gli orfani, questo darà modo alle piccole vittime di essere assistite senza alcuna spesa da un avvocato scelto da loro che possa rappresentarli nei processi, in ambito civile e penale, contro l’assassino.

Mi pare importante anche l’automatico sequestro dei beni dell’autore del delitto che comporterà la possibilità di creare un bacino economico utile a titolo risarcitorio per il danno derivato dalla perdita del genitore.

La pensione di reversibilità in favore dell’omicida sarà sospesa sino alla sentenza di eventuale proscioglimento e potrà essere erogata a favore degli orfani, i quali, infine, in virtù della nuova legge, potranno fare istanza per cambiare il proprio cognome.

Insomma, la norma copre alcune anomalie del sistema che erano evidenti ed è migliorativa della condizione degli orfani da femminicidio, reato per il quale vengono anche inasprite le pene, prevedendosi l’ergastolo nel caso di partner ancora conviventi al momento del delitto. Ma il sistema di tutela e prevenzione della violenza di genere è ancora ben lontano dal realizzare una efficace copertura sociale ed istituzionale alle donne ed ai minori vittime di abusi e violenza.

Un istituto quale l’affidamento condiviso in caso di interruzione della relazione è assolutamente inappropriato qualora vi sia violenza da parte di un genitore ed anzi,  nei casi più gravi di violenza fisica o stalking, a mio parere, il concetto stesso di potestà genitoriale andrebbe rivisto al fine di sottrarre i minori e l’ex partner dai rischi della vicinanza con un soggetto pericoloso. Al contrario, oggi la legge e gli operatori, assistenti sociali, medici periti dei tribunali, avvocati e giudici, continuano a ritenere separabile il comportamento violento verso il partner dalla capacità genitoriale, e, di norma, un genitore riconosciuto violento viene, contemporaneamente, riconosciuto idoneo ad attendere alla cura morale e psicologica dei piccoli; come se un individuo dalla personalità violenta e disadattiva potesse essere scisso in più compartimenti stagni, anche se in “apparente” conflitto. Ritengo tale orientamento un avallare e tollerare la violenza domestica contro le donne e i minori quando, al contrario, l’ampiezza, in termini statistici e di gravità dei fatti che ogni giorno coinvolgono le donne, imporrebbero una presa di coscienza salda e ferma di non tolleranza.

Lamento, infine, una scarsa preparazione formativa degli addetti ai lavori, che, salvo fortunate realtà, non sanno distinguere i casi di conflittualità fisiologica di una coppia in crisi da un clima di abuso psicologico che potrebbe degenerare o da un accertato clima di violenza fisica di cui non si bloccano le potenzialità distruttive, dando una quasi impunità o una scarsa limitazione all’agire del soggetto maltrattante.

Lamento l’inesistenza di pilastri di protezione e di sostegno psicologico gratuito o di reinserimento nel mondo del lavoro delle vittime di violenza che troppo frequentemente sono prive dei mezzi economici sufficienti al sostentamento proprio, della prole ed alla cura del trauma derivante dagli abusi subiti.

Paradossalmente, infine,  si deve rilevare come una spesa pubblica tesa alla creazione delle suddette reti protettive comporterebbe nel breve periodo ad una riduzione della spesa pubblica attualmente sostenuta per i danni economici e sociali che la violenza di genere porta non solo ai singoli individui coinvolti ma all’intera collettività, per tacere del non trascurabile merito che lo Stato acquisirebbe nell’arginare in maniera tangibile una piaga sociale intollerabile in un Paese che si ritiene essere evoluto e culturalmente avanzato.

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