22 aprile, 2024

IL TENORE DI VITA DELLA PROLE DEVE ESSERE GARANTITO: LA SEPARAZIONE DEI GENITORI NON RICADA SUI FIGLI

L’interessante ordinanza in esame ribadisce diversi principi relativi al mantenimento dei figli, precisando che esso sia un obbligo a due dimensioni: il rapporto tra i genitori, che si esplica nel criterio di proporzionalità dei rispettivi redditi ed il rapporto genitore-figli, che risponde ai parametri finalizzati a garantire le loro esigenze ed il tenore di vita goduto in precedenza.

Il principio è espresso dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 10354 del 17.4.2024. Secondo l’art. 337 ter, comma 4, c.c., come introdotto dall’art. 55 D.lgs. 154 del 2013 “salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando

a) le attuali esigenze della prole

b) il tenore di vita goduto in costanza del rapporto dei genitori

c) i redditi di ciascuno dei genitori

d) il tempo trascorso con ciascuno di loro

e) la valenza economica dell’accudimento domestico dei genitori

Anche in punto di determinazione della quota di rimborso delle spese straordinarie, la Suprema Corte stabilisce che esso non debba automaticamente essere ripartito al 50% laddove sia accertato il maggior reddito di un genitore rispetto all’altro.

Nel caso di specie, la madre ed i figli risiedevano da anni all’estero mentre il padre viveva in Italia. Stabilita la giurisdizione italiana sulle statuizioni circa il mantenimento in favore della prole, la Corte di Cassazione precisava che fosse necessario fissarne la quota di spettanza sulla base dei parametri su evidenziati come previsto dall’art. 337 ter comma 4, n. 3 e 4.

Nell’ordinanza, inoltre, viene enunciato il principio secondo cui, ai fini della valutazione delle capacità patrimoniali e reddituali della madre, disoccupata, non debba farsi riferimento alle sue ipotetiche e potenzialità astratte ma, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento, ci si deve attenere al criterio delle attuali ed effettive condizioni finanziarie dei genitori.

La Suprema Corte, nella interessante pronuncia in esame, enuncia un altro principio: alcun rilievo può avere il fatto che il minore abbia interrotto la coabitazione con entrambi i genitori da anni, sia stato condotto all’estero ed abbia goduto del tenore di vita della famiglia per poco tempo giacché: “ai sensi dell’art. 337 ter comma 4, n. 2, il minore non può subire pregiudizio per il fatto che i genitori abbiano deciso di non vivere più insieme e pertanto deve considerarsi il tenore di vita del bambino avrebbe avuto se i genitori avessero continuato a vivere insieme”.

In ultimo, la Corte di legittimità ha ribadito l’orientamento (v. multis Cass. ordinanza n. 8816/20 e Cass. ordinanza n. 17570/23) secondo cui, a prescindere da apposita domanda e statuizione sul punto, l’obbligo di corrispondere l’assegno nella misura stabilita, retroagisce al momento della domanda, secondo quanto avviene in ogni caso di processo in che abbia ad oggetto un diritto di credito.

A cura dell’Avv. Marina Marconato

Pubblicato su AIAF LAZIO il 22.04.2024