No all’affidamento dei figli se sei un genitore violento - Corte di Cassazione, Ordinanza 7409/2025
No all’affidamento dei figli se sei un genitore violento - Corte di Cassazione, Ordinanza 7409/2025
9 giugno 2025
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 7409/2025, enuncia un principio fondamentale, in aderenza con i dettami della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la L. 77/2013: l’archiviazione in sede penale delle denunce per violenza non esime il giudice civile dall’accertamento dei comportamenti disfunzionali e violenti del genitore al fine di valutare quale sia il migliore regime dell’affidamento. Difatti, nel caso di specie, le condotte del genitore avevano determinato un clima familiare nocivo per la sana crescita della prole, costretta ad assistere ad azioni violente del padre nei confronti della madre.
Altro fondamentale passaggio della Corte di legittimità, a fronte della eccezione di omesso ascolto del minore in secondo grado e della lamentata non corretta valutazione rispetto alla volontà dei figli di vivere presso il padre, è quello secondo cui, nei casi in cui essi siano fortemente condizionati da quest’ultimo che ha agito violenza contro la madre, essa non debba necessariamente essere assecondata, soprattutto in un contesto familiare violento in cui emerge la coartazione e violenza psicologica, come anche espresso in CEDU A.S e M.S c. Italia n. 48618/22 e I.S. c. Grecia 19165/ 20 e Cass. 2947/2025.
La Corte di Cassazione ribadisce che l’affidamento super esclusivo alla madre sia correttamente stato disposto quale modalità conseguente alla violenza psicologica, economica e fisica (danneggiamento di una porta ed un pugno sferrato alla donna) agita dall’uomo sia durante la convivenza sia successivamente all’allontanamento della madre e dei tre figli. La Suprema Corte richiama l’applicazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, a cui ha aderito l’UE nel 2024, secondo cui, nei contesti familiari ove emerga un quadro riconducibile ad una delle forme di violenza, quali la violenza psicologica, economica, fisica o sessuale ed anche la violenza assistita subita dai minori, il giudice deve valutare la deroga dal regime di affidamento condiviso di cui alla L. 54/06 e disporre un regime di visita atto a garantire la sicurezza ed il benessere dei fanciulli.
I Giudici di legittimità, richiamando la ordinanza n. 4595/25, sanciscono quindi il principio secondo cui il giudice civile, accertate le condotte violente di un genitore nei confronti di un altro, deve adottare quelle misure tese a proteggere le vittime dalla reiterazione dei comportamenti lesivi e a limitare i contatti con il genitore inadeguato. Inoltre, chiarisce la Corte, mentre un reato è costituito da un fatto tipico, solitamente doloso, lo stesso fatto, in ambito civile, può essere doloso o colposo ma se lesivo di diritti costituzionalmente garantiti, può costituire un grave deficit delle competenze genitoriali anche in caso di archiviazione in sede penale.
D’altra parte, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la valutazione dell'interesse superiore del minore è un'attività che deve essere effettuata caso per caso e la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con il best interest della prole a causa delle sue gravi conseguenze, compreso il rischio di violenza successiva alla separazione e di atti estremi di femminicidio e infanticidio. La Direttiva UE del 2024 richiede una puntuale valutazione del rischio, e la priorità nelle decisioni alla tempestiva tutela delle vittime e dei loro figli, l’attenzione alla sicurezza dei minori nei procedimenti civili. Il Considerando 70 riguarda il PRIORITARIO INTERESSE DEL MINORE RISPETTO AL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE VIOLENTO
A cura dell’Avv. Marina Marconato