30 luglio, 2026

LA CASSAZIONE: ALLONTANAMENTO DEI MINORI SIA SEMPRE L’EXTREMA RATIO E SI BASI SU CONCRETI E GRAVI COMPORTAMENTI DEL GENITORE. NO A FORMULE GENERICHE E ASTRATTE.

 

L’ordinanza n. 23759 del 22 luglio 2026 ribadisce due principi fondamentali in merito all’affidamento e collocamento dei minori: il carattere di extrema ratio dell’allontanamento dalla famiglia d’origine e la necessaria temporaneità dell’affidamento, con previsione di un obbligo del giudice di motivare in modo concreto sia il pregiudizio sia la durata dell’allontanamento.

Su ricorso proposto dalla madre di una minore avverso il decreto della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il collocamento extrafamiliare della bambina presso una comunità di tipo familiare, disposto dal Tribunale di Milano all'esito di un lungo iter di valutazione nel corso del quale erano stati esperiti, senza esiti soddisfacenti, plurimi interventi di sostegno alla genitorialità.

Il Tribunale di primo grado, con decreto definitivo del 12 febbraio 2025, aveva confermato l'affido della minore ai servizi sociali, stabilito la permanenza in comunità, limitato la responsabilità genitoriale con riguardo alle decisioni di maggior interesse inerenti alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alle pratiche amministrative, e demandato ai servizi sociali la regolamentazione delle visite dei genitori, con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio per la minore. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo materno, sottolineando sia il miglioramento delle condizioni psicofisiche della bambina durante la permanenza in comunità, sia le «forti criticità materne» emerse nelle relazioni dei servizi sociali.

La Cassazione accoglie il ricorso, individuando due distinti profili di illegittimità: la mancata specifica individuazione di fatti concreti gravi idonei a integrare un pregiudizio attuale o un serio rischio di pregiudizio per la minore; la totale omissione, in tutti i provvedimenti della catena decisoria, di qualsiasi considerazione relativa alla durata della misura e al suo raccordo con il progetto di recupero della famiglia d'origine.

Secondo la Corte di legittimità, il giudice di secondo grado ha omesso:

1.           di individuare in modo specifico quali fatti concreti e gravi erano ascrivibili ai genitori tali da integrare un pregiudizio attuale o almeno un rischio serio di pregiudizio per la minore;

2.           di indicare la durata della misura, con violazione del principio di temporaneità dell’affidamento eterofamiliare.

La Corte di Cassazione, considerando che il collocamento in comunità rappresenta una misura fortemente impattante sulla vita del minore, ritiene che possa essere adottata solo se fondata su una motivazione particolarmente rigorosa, ancorata a elementi fattuali specifici ed inserita in un percorso temporalmente definito di recupero della famiglia d’origine.

Il diritto del minore a crescere nella propria famiglia

L’art. 1 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, in linea con quanto previsto dall’art. 315 -bis c.c., statuisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia e che, solo quando la famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, possono applicarsi gli istituti sostitutivi previsti dalla legge.

La Corte di Cassazione valorizza questi principi, richiamando il diritto del minore a non essere separato dai genitori se non quando ciò sia necessario nel suo interesse preminente, oltre al diritto a preservare le proprie relazioni familiari.

L’extrema ratio che deve animare ogni provvedimento di allontanamento da uno o entrambi i genitori deve esser rispetto concretamente e non richiamato in termini di astrattezza. D’altra parte la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 102 del 03/06/2020, ha imposto il principio che, in tutte le decisioni concernenti il minore, la ricerca della soluzione ottimale in concreto e il primato del suo interesse superiore

E’ fondamentale quanto espresso nella ordinanza citata ovvero che l’allontanamento di un minore non deve fondarsi su formule generiche

Il passaggio più rilevante della pronuncia è quello in cui la Corte censura la motivazione della Corte d’appello perché troppo incentrata:

•            sul miglioramento della minore dopo il collocamento in comunità;

•            sulla scarsa collaborazione della madre con i servizi sociali;

•            su formule descrittive generiche, come “criticità materne” o “comportamenti disfunzionali”.

Secondo la Corte di legittimità questo non è sufficiente.

Al giudice di merito è imposto di esaminare la relazione tra ciascun genitore e il figlio e di individuare quali comportamenti e fatti concreti abbiano eventualmente posto in essere e quanto rivestano gravità tale da giustificare la compressione del diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine.

Appare di estremo interesse che la ordinanza esplicitamente evidenzi che non sia sufficiente che dalle relazioni emerga il collocamento extrafamiliare  come misura che “funziona” o che la comunità offra un ambiente più stabile.

La Cassazione, difatti, precisa che il criterio non deve essere la comparazione astratta fra un contesto familiare imperfetto e uno ritenuto migliore. L’unico criterio su cui la decisione deve basarsi è se esista un pregiudizio concreto, attuale e non altrimenti evitabile, tale da rendere necessaria proprio quella misura.

In questa prospettiva, l’ordinanza richiama il principio consolidato secondo cui i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non possono fondarsi su giudizi sommari di incapacità genitoriale, anche se formulati da esperti, ma devono poggiare su precisi elementi fattuali.

Molti allontanamenti restano sine die nella loro durata, come la Garante Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha precisato nel proprio prontuario Il Prelevamento dei minori. Facciamo il punto. Pubblicato sul sito a gennaio 2026 (https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2026/01/documento-allontanamenti-agia-28-01-26.pdf) nel quale ribadisce, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia dalla L ratificata dall’Italia legge n.176 del 27 maggio 1991,  che la separazione forzata dalla famiglia rappresenta infatti un evento traumatico, potenzialmente iatrogeno, e può essere giustificata solo quando il rischio attuale di un danno grave derivante dalla permanenza nel nucleo familiare sia manifestamente superiore a quello connesso al distacco.

L’art. 4 della legge n. 184/1983 stabilisce che nel provvedimento di affidamento devono essere indicate specificamente le motivazioni, le modalità dei rapporti con i genitori, il servizio sociale responsabile e, soprattutto, il periodo di presumibile durata dell’affidamento; tale periodo non può superare ventiquattro mesi ed è prorogabile solo alle condizioni di legge.

La Corte di Cassazione, nella ordinanza esaminata, al contrario, osserva che né il provvedimento provvisorio, né quello definitivo, né il decreto di reclamo affrontavano davvero il tema della durata, finendo così per stabilizzare di fatto una misura nata come temporanea.

La Corte puntualizza come, in forza della legge n. 184/1983, l’affidamento familiare presuppone una situazione di difficoltà temporanea e superabile della famiglia d’origine mentre lo stato di adottabilità presuppone invece una situazione di abbandono insuperabile.

Conseguentemente, se l’affidamento eterofamiliare è prolungato sine die senza un concreto progetto di recupero, esso rischia di perdere la propria funzione tipica e di trasformarsi in una zona grigia incompatibile con il sistema. La Cassazione, in sostanza, avverte che non è ammissibile usare l’affidamento come surrogato indefinito di altre categorie giuridiche. (cfr. anche Cassazione civile, sezione I, ordinanza 3 marzo 2025, n. 5589.)

 Il ruolo dei servizi sociali: essenziale ma non sostitutivo della motivazione giudiziale

La pronuncia affronta anche il tema del rapporto tra giudice e servizi sociali.

L’art. 4 della legge n. 184/1983 attribuisce ai servizi sociali compiti centrali di programma di assistenza, vigilanza e relazioni periodiche, con obbligo di riferire ogni evento rilevante e presentare una relazione semestrale. Tuttavia, i servizi sociali non possono sostituirsi al giudice e le relazioni, sebbene abbiano rilevanza, non fanno venire meno l’obbligo del giudice di motivare in proprio:

•            quali fatti concreti integrino il pregiudizio;

•            perché le misure meno invasive siano risultate insufficienti;

•            quale durata abbia la misura;

•            quali interventi siano finalizzati al recupero della famiglia d’origine.

Secondo la Corte, quindi, il giudice di merito non può limitarsi a recepire in modo descrittivo le relazioni degli operatori; deve tradurle in un ragionamento giuridico puntuale, proporzionato e controllabile.

6. Il raccordo con la giurisprudenza più recente sulla continuità affettiva

La pronuncia va letta anche alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela delle relazioni significative del minore.

La Cassazione ha già affermato che la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate durante l’affidamento extrafamiliare è un diritto del minore, purché rispondente al suo miglior interesse (Cass. Sez. Prima Civile, sentenza n. 35537 del 19.12.2023). Ma proprio per questo la misura di affidamento deve essere gestita con particolare rigore: la protrazione non fisiologica dell’affidamento può creare legami forti con il contesto affidatario, rendendo poi più problematica la ricomposizione del rapporto con la famiglia d’origine.

La decisione presenta diversi profili di particolare pregio.

a) Riafferma il carattere non “migliorativo” dell’intervento ablativo o limitativo

La Corte respinge implicitamente qualsiasi deriva paternalistica: il minore non può essere sottratto alla famiglia solo perché esiste un contesto ritenuto più ordinato o più efficiente. Occorre un pregiudizio giuridicamente apprezzabile

b) Richiede motivazioni fattuali, non etichette valutative

Espressioni come “comportamenti disfunzionali”, “criticità genitoriali”, “mancata collaborazione” non sono di per sé sufficienti. La sentenza pretende che queste formule siano riempite di contenuto fattuale preciso. Questo rafforza il controllo di legittimità e il rispetto del giusto processo

c) Rende effettiva la temporaneità dell’affidamento

La Corte non considera la durata come un dettaglio amministrativo, ma come elemento essenziale della legalità della misura. È un’affermazione molto importante nella prassi, dove il rischio di affidamenti di fatto “a tempo indeterminato” è concreto

d) Tiene fermo il nesso tra affidamento e recupero della famiglia d’origine

L’affidamento è legittimo solo se resta orientato a un progetto di recupero; altrimenti si snatura.

L’ordinanza è orientata verso la concreta tutela del minore da garantirsi non in senso astratto ma concreto.

E’ bene precisare che, secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2024, risultavano, esclusi i minori stranieri non accompagnati, circa 25 mila minori ospitati in strutture. Il costo giornaliero per il mantenimento di un minore in struttura varia da Euro 120 ad Euro 200-300 al giorno, con un costo di spesa pubblica altamente gravoso.

Non si può omettere un cenno rispetto ai casi riconducibili alla violenza domestica o assistita di cui sono vittime i minori. Come prescrive la normativa nazionale e sovranazionale (Convenzione di Istanbul e L. 77/13 di ratifica, art. 337 ter-quater c.c., Direttiva 2012/29 UE del 25 ottobre 2012, recepita con il d.lgs. 212 del 15 dicembre 2015, art. 3 CEDU, LA DIRETTIVA UE 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO del 14 maggio 2024 ) va sempre garantito il prioritario interesse del minore rispetto alla genitorialità del genitore violento onde tutelare la sua incolumità psico-fisica.

In questo senso, l‘ordinanza della Cassazione n. 4595 del 21.2.25, attesta che ove siano allegati, in un procedimento di affidamento dei figli minori, comportamenti aggressivi o violenti di un genitore nei confronti dell’altro, il giudice deve necessariamente indagare per verificare se questi comportamenti sono stati effettivamente tenuti e la loro incidenza sulla relazione familiare…omissis… perché la violenza spezza il clima di fiducia e reciproca collaborazione tra i genitori, essenziale ai fini di una corretta attuazione dell’affidamento condiviso tribunale civile non può trascurare le allegazioni di violenza al fine di valutare nel caso concreto il best interest del minore nonché l’idoneità del genitore a svolgere adeguatamente il suo ruolo.

Infine, si rammenta che il ricorso, da parte degli operatori e consulenti a teorie riconducibili alla alienazione parentale, ed alle sue variegate declinazioni (rifiuto genitoriale, madre simbiotica, madre ostativa ecc) e sul recepimento di questi principi da parte dei giudici, è privo di legittimità, come anche il Ministro della Giustizia Nordio ha ribadito recentemente prendendo una chiara e contraria posizione contro i concetti riferibili alla suddetta teoria, sovente causa degli allontanamenti, anche forzosi,  dei minori dalla figura genitoriale primaria (v. anche LA SPECIAL RAPPORTEUR DELL’ONU SULLA VIOLENZA  REEM ALSALEM nel rapporto del 2023 contro la violenza sulle donne e l’uso della Pas-alienazione parentale).

 

Nota redatta con riferimento a: L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1, 2, 4; D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; art. 315-bis c.c.; artt. 330, 333 c.c.; art. 473-bis.27 c.p.c.; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York nel 1989 sui diritti del fanciullo; art. 8 e 3  CEDU, Convenzione di Istanbul e L. 77/13 di ratifica, art. 337 ter-quater c.c., Direttiva 2012/29 UE del 25 ottobre 2012, recepita con il d.lgs. 212 del 15 dicembre 2015, art. 3 CEDU, LA DIRETTIVA UE 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO del 14 maggio 2024 e Il Prelevamento dei minori. Facciamo il punto. Garante Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2026/01/documento-allontanamenti-agia-28-01-26.pdf

                                                                                                                                               Avv. Marina Marconato