9 ottobre, 2026

LA CEDU CONDANNA L'ITALIA PER LO STRAPOTERE DEI SERVIZI SOCIALI IN TEMA DI RECISIONE DEI LEGAMI FAMILIARI

 

Nella causa L.Z. e D.Z. c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo l’8 ottobre 2026 condanna l’Italia ad Euro 60.000,00  per risarcimento e ristoro spese legali per violazione dell’art. 8 della Convenzione per aver omesso la tutela dei contatti e visite tra figli e genitori.

La Corte osserva anzitutto di aver già constatato nella sentenza Terna l’esistenza in Italia di un problema sistemico relativo all’assenza di sforzi adeguati e sufficienti da parte delle autorità nazionali per garantire il rispetto delle decisioni interne che riconoscono un diritto di visita e/o di contatto. Ricorda inoltre la constatazione formulata nella causa R.V. e altri c. Italia riguardo al sistema di affidamento familiare che consente di prolungare indefinitamente l’affidamento presso l’assistenza pubblica senza fissare alcun termine per la sua durata o per il controllo giudiziario, con un’ampia delega dei tribunali ai servizi sociali e senza che i diritti genitoriali siano definitivamente determinati.

Alla luce di quanto precede, la Corte osserva che vi sia in Italia un problema sistemico nell’esecuzione, entro termini ragionevoli, delle decisioni pronunciate dal tribunale per i minorenni. La violazione constatata rivela in particolare un’insufficienza del controllo esercitato dai giudici sull’azione dei servizi sociali e degli altri organismi competenti incaricati di dare esecuzione a tali decisioni. Essa mostra inoltre come le situazioni familiari si cristallizzino con il trascorrere del tempo.

La CEDU richiama l’Italia alla attuazione, senza ulteriori proroghe, sia della cosiddetta riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149 del 2022) – che mira a rafforzare gli organi giudiziari, da un lato unificando i tribunali per i minorenni e i tribunali per la famiglia e, dall’altro, garantendo che tali tribunali siano composti da magistrati professionali (paragrafo 94 supra), tenendo conto della giurisprudenza (A.I. c. Italia,) – sia della legge n. 37 del 2026, che mira in particolare a individuare situazioni di conflitto di interessi tra i professionisti che collaborano con il tribunale interessato e i gestori delle comunità familiari o le famiglie affidatarie.

La Corte inoltre evidenzia che, dal punto di vista legislativo, sarebbe opportuno disciplinare in modo più preciso le attività dei servizi sociali, in particolare per quanto riguarda l’attuazione delle decisioni giudiziarie, e istituire un meccanismo di controllo sistematico dell’azione dei servizi sociali nell’esecuzione delle decisioni giudiziarie. Tali misure dovrebbero garantire una chiara definizione dei limiti delle loro competenze, dei loro obblighi e delle loro responsabilità nell’attuazione delle decisioni giudiziarie. A tale riguardo, sarebbe auspicabile disporre di una rete chiara, pubblica e nominativa dei servizi e delle persone incaricate di tali funzioni, su tutto il territorio nazionale, affinché siano immediatamente accessibili.

La Corte sollecita l’Italia ad individuare iniziative formative specifiche rivolte ai procuratori, ai giudici e ai servizi sociali responsabili assegnati al servizio dei minori e delle loro famiglie, al fine di garantire la piena e duratura trasposizione, da parte dei tribunali per i minorenni e dei servizi sociali, della pertinente giurisprudenza della Corte quali

– l’individuazione e la diffusione delle buone prassi;

– l’elaborazione di linee guida procedurali destinate a disciplinare gli interventi dei servizi sociali nel corso dei procedimenti che coinvolgono minori;

– attività di formazione (centralizzate e decentrate) in materia di tutela dei legami familiari;

– strumenti metodologici che assicurino un migliore coordinamento tra giudici, servizi sociali e altri professionisti.

Rafforzamento delle garanzie e regolamentazione delle procedure in materia di affidamento e adozione

La sentenza esplicitamente invoca garanzie volte a evitare qualsiasi aspettativa di adozione all’interno delle famiglie affidatarie esposte a rischi giuridici («affidamento a rischio giuridico di adozione»), nonché introdurre sanzioni in caso di mancata esecuzione delle decisioni relative al ritorno del minore nella famiglia biologica. Sarebbe inoltre auspicabile fissare termini per disciplinare i procedimenti di adozione dei minori e di sospensione della responsabilità genitoriale (comprese le misure delegate ai servizi sociali e le perizie giudiziarie), nonché precisare le modalità di revisione delle misure in corso, al fine di prevenirne il prolungamento e garantire il rispetto delle competenze giurisdizionali.

Tali criticità sono state evidenziate anche dalla Garante Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza Marina Terragni,  nel documento Prelevamento dei minori. Facciamo il punto. (https://www.garanteinfanzia.org/wp-content/uploads/2026/01/documento-allontanamenti-agia-28-01-26.pdf ) disponibile sul sito AGIA, e la AGENDA dei Diritti (www.garanteinfanzia.org › agenda-dei-diritti-2026) presentata al Parlamento il 30 settembre 2026 e disponibile sul sito AGIA.

L’Autorità Garante, nell’esercizio della sua funzione di raccordo tra i principi sovranazionali e la loro effettiva applicazione nell’ordinamento interno, vigila affinché ogni intervento pubblico o privato che coinvolga i minori sia orientato alla piena realizzazione dei loro diritti fondamentali.

Il criterio imprescindibile di ogni decisione è la concreta tutela della persona di minore età valutata sempre caso per caso, senza previsioni astratte e rigide.

L’allontanamento del minore dalla residenza familiare, ai sensi degli articoli 330 e 333 e 403 c.c, deve restare una misura di extrema ratio e può essere disposto solo quando non sia possibile alcuna altra forma di intervento di sostegno e protezione del nucleo familiare e la permanenza in esso arrechi al minore un pregiudizio grave e attuale alla sua salute psico-fisica, manifestamente superiore a quello derivante dal distacco.

Centrale è la determinazione di tempi definititi dovendosi scongiurare misure sine die che comportino di fatto una frattura emotiva tra il minore e uno o entrambi i genitori.

Inoltre, come precisato nei documenti della Autorità Garante, in linea con la recente pronuncia della CEDU e come stabilito dalla Convenzione di Istanbul, la violenza domestica e la violenza assistita devono essere attentamente valutate al fine di assumere le decisioni sull’affidamento e collocamento dei minori, senza che sia confusa con la mera conflittualità o con il ricorso a pseudo teorie ascientifiche quali la Alienazione parentale o ai principi che la animano, ed impone che lo Stato adotti misure protettive a favore del genitore vittima e del minore, vittima di maltrattamento diretto o assistito.

La misura dell’ allontanamento dall’ambiente familiare, nei casi di violenza domestica, non può che essere pronunciata nei confronti del familiare, genitore o convivente maltrattante, non già ai danni del minore e della sua figura primaria protettiva ed accudente.

                                                                                                                          Avv. Marina Marconato

 

Sentenza CEDU 8 ottobre 2026  https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-253147

 

 

 

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