15 aprile, 2018

FEMMINICIDIO, MALTRATTAMENTI DONNA, NARCISISMO MALIGNO, PSICOPATIA, SENZA CATEGORIA, SEPARAZIONE E DIVORZIO, STALKING, STUPRO, VIOLENZA DI GENERE, VIOLENZA IN FAMIGLIA

LA LEGGE CHE NON PROTEGGE

La vittima di violenza ha bisogno di sentirsi protetta oltre ogni ragionevole dubbio. La vittima di violenza ha necessità di essere creduta ed accompagnata verso la salvezza. Le misure previste in Italia non solo si stanno rivelando inidonee ma vengono applicate con un rischioso margine di discrezionalità da parte dei magistrati o delle Forze dell’Ordine tanto che troppo spesso si verificano tragedie annunciate ed evitabili. La vittima di violenza ha fretta, vive in uno stato di pericolo grave, sia fisico che psicologico, e tale stato necessita di una prontezza di azione che non si riscontra nelle azioni del sistema giuridico. Nella pratica, mentre le indagini vengono espletate, mentre gli assistenti sociali svolgono colloqui con le parti e redigono relazioni, mentre i fascicoli giacciono sulle scrivanie e gli atti sono trasmessi agli organi competenti per assumere provvedimenti, le donne e spesso i figli prendono coltellate, percosse o, nei casi più fortunati, insulti, minacce, prevaricazioni.

I dati statistici rivelano chiaramente che le vittime uccise avevano quasi sempre già denunciato l’aggressore, che avevano parlato degli abusi subiti, che avevano chiesto aiuto, che avevano tentato di mettere in allerta gli operatori. Nella pratica, inoltre, nel caso di maltrattamenti esclusivamente psicologici o di violenza fisica di scarsa entità, accade che i Tribunali civili interessati della separazione e dell’affidamento dei minori, gli assistenti sociali, i CTU nominati dai giudici, minimizzino o addirittura non credano ai racconti resi ed anzi accusino la vittima di assumere atteggiamenti ostativi verso l’ex partner, che di solito, come tutti i manipolatori relazionali, mente ed anche bene ed inganna coloro i quali sono preposti alla difesa dei più deboli.

I giudici si affidano a periti non appositamente formati sulla violenza di genere: un perito esperto svolgerà colloqui separati, ascolterà con le dovute cautele i minori, valuterà se vi siano i segni della violenza economica che è uno dei segni distintivi della violenza psicologica, saprà discernere una situazione di normale conflittualità da un contesto di violenza e fornirà al giudice un quadro aderente alla realtà ed al rischio che corre non solo l’ex partner ma anche i figli. Il giudice adeguatamente formato saprà adottare i provvedimenti idonei che una perizia oggettiva e realistica suggerisce per il singolo caso concreto. E’ inammissibile che solo in caso, ed a volte neppure in quello, vi siano massacri evidenti con certificati di pronto soccorso che attestino lesioni o abusi gravi, si ottengano provvedimenti restrittivi sotto il profilo dell’ esercizio della responsabilità genitoriale. Un soggetto violento a livello psicologico potrebbe uccidere ed anche qualora non lo facesse, potrebbe, e di fatto lo fa frequentemente, iniziare ad agire una violenza fisica. Altro insegnamento da somministrare a giudici e periti è che la violenza psicologica ha segni distintivi precisi e quindi riscontrabili e crea danni seri a livello emotivo e fisico, favorendo anche l’insorgere di malattie quali la depressione o altre serie malattie psicologiche, sia in chi la subisce in via diretta, sia in chi assiste, come accade ai figli.

Un soggetto che sia riconosciuto violento, in qualsiasi forma agisca la violenza, deve essere prontamente allontanato dalle sue vittime. I provvedimenti tesi a realizzare l’allontanamento devono infine essere adeguati al singolo caso valutato attraverso operatori competenti in modo specifico.

Nel nostro Paese, inoltre, appare disarmonico il quadro degli interventi tanto che una querela presentata in una città può comportare l’adozione di misure maggiormente restrittive nei confronti del reo rispetto a quelle adottate, per gli stessi fatti, in un’altra città o, addirittura, nell’ambito dello stesso paese, basta rivolgersi al Comando dei Carabinieri o della Polizia sbagliato perché si abbia un esito totalmente diverso.

E’ frequente la minimizzazione dei racconti resi dalle vittime ed, in caso di violenza psicologica, vi è un sostanziale disinteresse. Le vittime sentono spesso dirsi “ signora, torni a casa, vedrà che gli passa”, “ signora, torni con un avvocato”, “signora stia tranquilla è tutto fumo e niente arrosto quello lì”.

I provvedimenti previsti dalla L. 154/2001 e dalla L.93/2013, c.d. Legge contro il femminicidio, quali l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, costituiscono misure spesso inadatte a tutelare l’incolumità  giacché, ad esempio, il soggetto abusante affetto da una grave psicopatologia o il soggetto mosso da una cultura radicata che vede la donna o il minore quali oggetti inferiori da dominare, non si fermerà dinanzi ad un documento firmato che lo lascia, tuttavia, libero di muoversi. Questo lo sanno bene le vittime che, pur di non correre il rischio di trovarsi sole e prive di reale protezione davanti al soggetto ancora più incattivito dalla querela e dall’ordine di restrizione, rinunciano a sporgere denuncia e rimangono nell’inferno degli abusi.

Un’ altra problematica è costituita dal fatto che le vittime hanno molto frequentemente un problema di disponibilità economica e lavorativa che rende difficile o a volte impossibile il distacco dal partner violento.

Lo Stato è totalmente assente, avendo adottato, rispetto a tale problematica, soltanto l’inserimento del gratuito patrocinio per le spese legali in caso di stalking, maltrattamenti e violenza sessuale.

Secondo i dati statistici recenti raccolti da una Commissione parlamentare, soltanto il 55% dei processi contro la violenza di genere si chiude con una condanna. Le indagini durano in media un anno e ci faccia riflettere l’altro dato statistico secondo cui la maggior parte dei femminicidi viene compiuto entro i 10 mesi successivi alla chiusura della relazione ( che spesso coincide o quasi con la presentazione delle querele): da ciò dobbiamo ricavare lo sconcertante dato che, se le indagini fossero più celeri e i provvedimenti più idonei, queste donne sarebbero vive.

Altro difetto fisiologico del sistema attuale è che non esista in Italia un sistema all’interno dei singoli Tribunali o delle Procure teso a valutare il rischio di un peggioramento della violenza denunciata.

I soggetti ritenuti responsabili di stalking e violenza psicologica, violenza fisica e sessuale sono un pericolo grave ed imminente per tutta la collettività, pertanto devono rimanere isolati dal resto della società e tenuti lontani dalle vittime, si risolva quindi in altro modo il problema di sovraffollamento delle carceri.

LA VITTIMA ABBANDONATA A SE STESSA O CHIUSA NELLE CASE RIFUGIO

La vittima di violenza di genere è l’unica vittima che, per salvarsi, subisce, quando è fortunata e l’iter si sia svolto correttamente, una limitazione alla propria libertà.

Diversamente da quanto accade per gli altri reati, difatti, non è il responsabile delle azioni contrarie alla legge ad essere immediatamente interessato ad una limitazione della propria normalità di vita, ma lo è la sua vittima.

Si chiede ad una persona traumatizzata e sofferente ed ai suoi figli, ugualmente traumatizzati e sofferenti, di lasciare improvvisamente casa ed affetti, scuola e lavoro, sport ed interessi, sacrificando tutto nella speranza di salvarsi. Questo devastante sconvolgimento è considerato un vanto da parte delle istituzioni. Certamente meglio nella casa protetta che essere barbaramente uccise nel salone o fuori il portone di casa, questo è evidente, tuttavia ritengo ingiusto che uno Stato tuteli i suoi cittadini vittimizzati attraverso un sistema che li priva della propria vita. Una soluzione alternativa sarebbe rinchiudere questi soggetti nelle case protette in attesa che per loro, ove vi siano sentenze di condanna, si aprano le porte del carcere. In libertà rimangano le vittime e nella loro disponibilità il denaro del conto corrente del soggetto abusante, la casa, i beni mobili, quali automobili, barche, moto, qualora ve ne fossero e sia posto a carico dello Stato il sostentamento di quelle donne prive di mezzi, con assegnazione di case vere in cui ricostruire la propria esistenza ed identità.

FIGLI MALTRATTATI DUE VOLTE

I figli di un genitore violento sono maltrattati anche da chi ha il dovere istituzionale di proteggerli.

Un genitore violento anche solo psicologicamente va tenuto distante dai fanciulli. La responsabilità genitoriale, che garantisce la facoltà di educare e vedere la prole, andrebbe immediatamente sospesa in corso di indagine e fatta decadere in caso di condanna. In Italia, l’apparato normativo, almeno sulla carta, è ben strutturato; il punto è che, nei casi di violenza di genere, che si estende automaticamente ai minori coinvolti, esso viene scarsamente applicato.

Nella realtà questa tutela non è recepita. L’istituto dell’affido condiviso, previsto dalla L. 54/2006, è automaticamente applicato anche nei casi di violenza verso il partner, ritenendosi che la genitorialità di una persona possa rimanere integra anche se ha agito con violenza verso l’altro genitore ; accade così che i figli siano lasciati alla mercé del violento che continuerà ad usarli come strumento di manipolazione, vendetta e controllo sull’ex partner, li farà oggetto di violenze psicologiche devastanti spesso identificabili nell’insulto, ricatto emotivo, prevaricazione e metodi coercitivi o seduttivi, minacce di abbandono. I figli frequentemente non andranno volentieri col genitore abusante ma non trovano sostegno nella legge che impone la frequentazione ed impedisce all’altro genitore di difenderli, pena essere a sua volta accusato di alienazione parentale, ossia di mettere il figlio contro l’altro genitore. I danni psichici riportati dai bambini sono gravi anche se silenti e si manifesteranno pian piano in sintomi depressivi, calo del rendimento scolastico, maggiore aggressività, minore controllo degli impulsi, assenza di obiettivi, disturbi alimentari, difficoltà di relazione, iperattività, disturbi post traumatici da stress.

PENE CERTE SENZA SCONTI

L’inasprimento delle pene verso gli autori dei reati contro le donne ed i minori non rappresentano il sistema per sconfiggere la violenza di genere. Il soggetto violento abituato a insultare, minacciare, picchiare, abusare il partner ritiene che quest’ultimo sia un oggetto di sua proprietà non si fermerà dinanzi alla prospettiva di finire in carcere a lungo, tanto è vero che molti autori di femminicidio addirittura si uccidono.

Tuttavia, ciò non significa che le pene non debbano essere severe sia a tutela della collettività sia per rispetto verso le vittime e verso la giustizia.

Ma vi è di più. La possibilità di ricorrere al rito abbreviato, che comporta la riduzione di un terzo della pena, la concessione delle attenuanti generiche, la concessione dei permessi premio rappresentano delle aberrazioni di fronte alla commissione di reati efferati e gravissimi quali lo stupro, i maltrattamenti in famiglia, lo stalking ed il femminicidio. I permessi premio sono concessi dal Tribunale, ad esempio, anche a chi è stato comminato l’ergastolo: dopo 10 anni l’assassino può uscire per 45 giorni l’anno se è ritenuto non pericoloso socialmente a parere del direttore del carcere.

Orbene, la cronaca riporta moltissimi casi in cui il detenuto, che in carcere aveva adottato un comportamento irreprensibile, non appena fuori dalle mura della prigione, torni ad uccidere, stuprare, torturare.

ALCUNE MISURE INNOVATIVE

–sezioni specializzate nella violenza di genere nei comandi di polizia giudiziaria, procure e tribunali civili e penali che prevedano nel team altamente specializzato anche psichiatri esperti nel settore

-corsi di formazione obbligatori a cadenza biennale con esami e test finali tenuti da psichiatri, magistrati ed avvocati esperti nel settore e diretti a giudici, assistenti sociali, avvocati, forze dell’ordine, medici che debbano assumere incarichi nelle suddette sezioni specializzate.

–corsi di formazione obbligatori a cadenza biennale per i docenti delle scuole, nelle aziende pubbliche e private

–previsione di un protocollo nazionale interdisciplinare e obbligatorio da applicare nei casi di notizia di maltrattamento, violenza psicologica, violenza fisica, violenza sessuale e stalking contro le donne o i minori

– assegnazione di un codice di urgenza per ogni singolo caso, adottato con decisione condivisa tra gli operatori coinvolti nella singola fattispecie

–sanzioni disciplinari severe ( dalla sospensione della retribuzione per 6 mesi al licenziamento, con pagamento dei danni) per l’operatore o organismo istituzionale che ritardi, ometta, o non esegua puntualmente il protocollo di azione

–tipizzazione del reato di violenza psicologica

La tolleranza rispetto a determinati reati deve essere pari a zero. Le vittime vanno rese consapevoli che l’amore non uccide, non umilia, non prevarica, non fa male. Le istituzioni prima di dedicarsi alla lotta contro la violenza di genere debbono sapere esattamente cosa sia e chi sia l’autore al fine di prevederne le mosse in tempo utile.

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