I PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI MINORI NELLE IPOTESI DI VIOLENZA DOMESTICA
1 maggio, 2022

I PROCEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DEI MINORI NELLE IPOTESI DI VIOLENZA DOMESTICA

VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3

In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner.

I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale aggiornato al 6 marzo 2022 evidenzia che:

  • nel 2021 sono stati 119 gli omicidi con vittime di sesso femminile, a fronte dei 117 dello stesso periodo del 2020
  • le donne uccise in ambito familiare/affettivo nel 2021 sono state 103 a fronte delle 101 del 2020
  • le donne vittime di partner o ex partner nel 2021 sono state 70, a fronte delle 68 del 2020
  • gli omicidi con vittime di sesso femminile nel 2019 ammontarono a 111
  • le donne uccise in ambito familiare/affettivo nel 2019 sono state 94
  • nel primo semestre 2021 secondo il Report semestrale della Polizia di Stato le donne uccise in ambito familiare affettivo per mano del partner o ex partner sono state l’89%
  • riguardo il movente, nel primo semestre 2021 il 44% delle donne è stata uccisa per “lite/futili motivi”

I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER L’AFFIDAMENTO DEI MINORI

I procedimenti di affidamento dei minori, nelle ipotesi di violenza domestica mancano della corretta valutazione. Sebbene la Suprema Corte di Cassazione, negli ultimi anni, abbia emesso sentenze o ordinanze particolarmente significative, fornendo ai giudici di merito precise indicazioni in ordine alla necessità di indagine circa lo stato psico-fisico dei minori, le motivazioni sottese ad eventuali rifiuti di questi ultimi ad incontrare uno dei due genitori, alla imprescindibilità dell’ascolto diretto del bambino e del rispetto della sua volontà in quanto soggetto di diritto, sebbene vi sia un orientamento teso a salvaguardare la bigenitorialità ma, prima di essa, a tutelare la sicurezza e gli interessi specifici nel singolo caso di ciascun ragazzo, nonostante siano stati vari i richiami affinchè, nelle perizie disposte dai  giudici, ci si attenesse a criteri scientifici, la giustizia civile si rileva carente, a volte contraddittoria, sovente stereotipata, frequentemente predisposta verso la c.d. vittimizzazione secondaria delle vittime, parti deboli del processo.

Si assiste, su tutto il territorio nazionale, salvo lodevoli eccezioni, ad un appiattimento delle modalità processuali che comportano disposizioni di affidamento intrise di criticità, adultocentriche, in contrasto con le norme concepite per la tutela dalla violenza.   

Le carenze registrate meritano una menzione dettagliata.

MEZZI ISTRUTTORI

Ogni processo garantisce la facoltà per le parti di dimostrare i propri assunti e di motivare quindi le proprie richieste in forza di fatti che il giudice deve accertare affinchè essi diventino i presupposti in forza dei quali disporre provvedimenti ritenuti idonei. Orbene, nel processo di famiglia, raramente sono ammessi i mezzi di prova (ad es.  prova testimoniale, interrogatorio formale) richiesti dalle parti. E’ evidente che il processo, a parere della scrivente, sia menomato poiché, nell’ambito familiare, il Tribunale deciderà sovente senza aver avuto contezza dei fatti, delle azioni, delle mancanze con la conseguenza grave di non avere elementi per valutare gli eventuali pericoli. Questo approccio è reso maggiormente pericoloso dalla vigenza della L. 54/06, la quale stabilisce l’affidamento condiviso dei figli e sancisce il principio della bigenitorialità quale cardine delle modalità di affidamento. Tale assetto, adeguato alle situazioni non pregiudizievoli costituisce, al contrario, un rischio elevato laddove ci si trovi di fronte ad una dinamica familiare disfunzionale e violenta. Per tali ragioni, sarebbe di primaria importanza, prima di assumere qualsivoglia provvedimento, anche provvisorio, di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli, accertare se le narrazioni di violenza, abuso, trascuratezza rispondano al vero o meno e si dovrebbero, al contrario, nelle more dell’indagine istruttoria, adottare provvedimenti che garantiscano in via cautelativa l’incolumità fisica o psicologica delle presunte vittime. 

CTU- CONSULENZE TECNICHE DI UFFICIO

 Il Tribunale ordinario ed il Tribunale per Minorenni, in assenza di accordo, molto frequentemente, dal Sud al Nord Italia, invece, si limitano a disporre, quasi di default, le CTU, Consulenze Tecniche di Ufficio, affidando l’incarico ad ausiliari iscritti negli Albi dei Tribunali. Questi professionisti sono psicologi o psichiatri forensi, ai quali è demandata una responsabilità di fatto sostanziale e decisiva circa le sorti della causa e circa il destino dei minori coinvolti. Mi preme sottolineare che la psicologia forense non sia una psicologia a parte, ovvero non si basa (meglio non dovrebbe basarsi) su criteri scientifici e diagnostici diversi rispetto alla psicologia e psichiatria clinica ma nella realtà dei fatti essa sembra essersi ricavata nei decenni una strada alternativa, a volte parallela, a volte totalmente avulsa, dalla scienza.

Un aspetto, peraltro, spesso taciuto è che il costo delle perizie ricada sulle parti stesse, l’abbiano o meno richiesta ed è un costo abbastanza elevato (intorno ad Euro 3000-5000) cui deve aggiungersi il costo per il proprio CTP (consulente tecnico di parte) che parteciperà alle operazioni peritali (Euro 3500-5000). In fase di espletamento della perizia, le parti coinvolte svolgeranno una serie di colloqui e di test (MMPI-2, Rorschach, test specifici per i minori) e osservazione della triade genitori-figli mentre giocano, padre-figli, madre-figli, all’esito dei quali, il perito forense rassegnerà le proprie conclusioni circa la personalità dei genitori, la capacità genitoriale e lo stato psico-fisico dei bambini. Orbene, laddove la donna (molto più raramente l’uomo) narri le violenze fisiche, psicologiche, in ogni sua tipica accezione (isolamento economico e sociale, manipolazione, denigrazione, gelosia ossessiva, gaslighting, bugia patologica ecc) (v http://studiolegalemarinamarconato.it/violenza-psicologica-riconoscerla-difendersi/) molto frequentemente il CTU, che riveste il ruolo di pubblico ufficiale, sebbene sia tenuto per legge ad esaminare gli atti e i documenti depositati dalle parti al fine di stendere la perizia, ed anzi a segnalare all’autorità giudiziaria le ipotesi di reato di cui abbia notizia in occasione dell’esercizio delle sue funzioni,  afferma:

  1. che non sia suo compito accertare o valutare la violenza
  2.  che il suo compito sia esclusivamente basato sul qui ed ora, ovvero su ciò che stia accadendo davanti ai suoi occhi, non essendo importante ciò che sia accaduto prima dell’inizio delle operazioni peritali o durante la pregressa vita familiare
  3.  che non sia l’ambito del processo civile quello in cui si possa esaminare e decidere tenendo conto della violenza domestica e che sia soltanto il giudice penale a poterlo fare
  4.  che, nonostante la richiesta della parte, sia superflua l’audizione di familiari, parenti o del pediatra, soggetti in realtà spesso a conoscenza del contesto di violenze
  5.  che sia fondamentale per la crescita sana del minore la frequentazione ed i pernottamenti con il padre anche in presenza di racconti e/o documenti di violenza o di procedimenti penali in corso ed anche in caso di rifiuto del minore di incontrarlo
  6. che il rifiuto della figura genitoriale del minore, senza essere accuratamente indagato, venga automaticamente correlato ad un presunto atteggiamento denigratorio ed ostativo della madre, atteggiamento da abbattere totalmente poiché ritenuto la causa del rifiuto del minore verso l’altro genitore, minore che, se non forzato ad avere contatti frequenti con lui, è a rischio evolutivo. In questo caso parliamo della PAS-Sindrome della Alienazione Parentale- sindrome della madre simbiotica, costrutto ascientifico messo severamente al bando anche da recentissime pronunce della Corte di Cassazione, per la cui disamina si invita a leggere gli articoli 
    http://studiolegalemarinamarconato.it/io-resto-qui-i-minori-e-la-protezione-della-corte-di-cassazione-no-alla-alienazione-parentale-e-alla-bigenitorialita-forzosa/
    http://studiolegalemarinamarconato.it/pas-sindrome-da-alienazione-genitoriale-le-folli-parole-su-donne-e-bambini-del-suo-ideatore-richard-gardner/

Altro aspetto rilevante, che ritengo contrario alle norme vigenti in materia di violenza domestica, è che non siano MAI somministrati alle parti ed ai minori test specifici per le vittime di violenza, test di cui i CTU sembrano non avere alcuna conoscenza o non voler adottare. Questo diniego fa sì che l’eventuale stato di ansia, paura, diffidenza, trauma delle vittime non sia né accertato né, se accertato, sia ricondotto agli abusi subiti ma, al contrario e paradossalmente, sia utilizzato come elemento negativo per la vittima stessa, la cui personalità può apparire come destabilizzata, non idonea e da correggere.

Come su accennato, il consulente tecnico d’ufficio è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (artt. 357, 358 c.p.). Si definiscono PUBBLICI UFFICIALI i soggetti che esercitino una pubblica funzione legislativa, giudiziaria amministrativa. L’articolo 64 c.p.c. equipara espressamente il consulente tecnico ai periti ai fini delle norme penali che riguardano questi ultimi. Il comma 2 dell’art. 64 c.p.c stabilisce che: “in ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda sino a € 10.329“. La norma prosegue affermando che come effetto della condanna si applica la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo che va da 15 giorni a 2 anni. L’essere qualificato come pubblico ufficiale comporta l’applicazione dell’art. 319 ter c.p. che punisce con la reclusione da 4 a 10 anni se i fatti di cui all’art 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione) e 319 c.p. (corruzione propria) sono compiuti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il CTU può incorrere nel reato di FALSA PERIZIA (art. 373 c.p.): “il perito… che, nominato dall’autorità giudiziaria, da parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente. La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte”. Si intende proteggere l’interesse del cittadino danneggiato dal reato, potendo la falsa perizia o consulenza arrecare offesa al patrimonio oltre che alla libertà e all’onore del privato. Il reato di falsa perizia:

La falsità può consistente nel:

  • dare pareri mendaci. Il falso è dato dalla divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato dal perito nell’elaborato prodotto in giudizio.
  • affermare fatti non conformi al vero.

È necessario distinguere rigorosamente l’errore o anche la cattiva qualità della prestazione professionale con la dolosa alterazione del vero. l consulente tecnico d’ufficio è responsabile per il contenuto delle affermazioni inserite nella relazione scritta o comunque per le dichiarazioni effettuate in relazione all’incarico commessogli quando tali affermazioni abbiano carattere diffamatorio.

L’art. 598 c.p. prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all’autorità giudiziaria quando le offese concernono l’oggetto della causa, non si applica al consulente tecnico di parte nel giudizio civile. Il consulente però non è una parte processuale né un difensore.

AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI

Un’altra modalità frequentemente adottata dai Tribunali, nei casi di quella che viene definita relazione conflittuale della coppia genitoriale, la quale, in realtà, è una situazione riconducibile alla violenza perpetrata da un  partner ai danni dell’altro e/o dei figli, è quella di disporre l’affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente o di disporre un monitoraggio del nucleo familiare  da parte degli assistenti sociali, con onere di relazionare periodicamente il Tribunale circa l’andamento dei rapporti tra genitori-figli.

Accade nella quasi totalità dei casi che i provvedimenti indicati non forniscano alcuna indicazione dettagliata circa i reali compiti, oneri, facoltà e poteri del Servizio Sociale né che sia predisposto un progetto o sia determinata la durata né che vi sia condivisione con le parti, con evidente lesione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa.

I Servizi Sociali, sovente sovraccarichi di pratiche, con problemi di risorse umane e di competenze specifiche sulla violenza di genere, si trovano pertanto, sulla carta, ad essere gli affidatari dei bambini, cui dovrebbero essere demandate tutte le decisioni inerenti la loro vita, dalle scelte scolastiche a quelle mediche. In verità, sovente, il Servizio Sociale si limita a tentare una mediazione inducendo le parti a trovare accordi sulle decisioni che riguardino i figli ed, in difetto, a relazionare negativamente il Tribunale, con analisi spesso superficiali della situazione, con una sistematica rinuncia a distinguere le singole responsabilità dei due genitori, determinando, da un lato, il blocco rispetto alle scelte necessarie, dall’altro, a stereotipare l’andamento disfunzionale, tacciato di nuovo come conflittuale.

Al genitore vittima di violenza, spesso, rivittimizzato, sovente spaventato dagli stessi operatori da cui dovrebbe essere aiutato, che, invece, spingono verso accordi non equi o rinunce alle denunce depositate dietro la minaccia di perdere completamente i propri figli.

Non sono infrequenti i casi di relazioni di assistenti sociali che omettono parole, racconti delle vittime, che si dimostrino non super partes. E’ agevole intuire quanto sia praticamente impossibile per la parte lesa dimostrare l’inadeguatezza o la non veridicità del contenuto delle relazioni che sono contestabili solo per querela di falso, considerato anche che i colloqui e le convocazioni avvengano senza contraddittorio e senza la presenza dei difensori e non siano videoregistrati.

Rilevante è anche la norma di cui all’art. 331 c.p.p che disciplina l’ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. L’art. 361 c.p. prevede l’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.”

E’ d’uopo rammentare che rientrano tra i reati procedibili d’ufficio:

ART. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:

Se qualcuno viene maltrattato in famiglia, da intendersi famiglia in senso lato (anche convivenze, altri familiari) e si richiedono comportamenti ripetuti nel tempo; anche la violenza psicologica rientra nel reato di maltrattamenti. Procedere con una DENUNCIA

ART. 612 c.p.: MINACCIA:

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi. Procedere con una DENUNCIA

ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE:

Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 20 giorni. Procedere con una DENUNCIA

ART. 583 c.p.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI LESIONE PERSONALE:

Lesione fisica e psichica grave o gravissima. Procedere con una DENUNCIA

ART. 583 bis c.p.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI:

Lesione ai genitali femminili e varie pratiche di mutilazione genitale (clitoridectomia, escissione e infibulazione). Procedere con una DENUNCIA

ART. 610 c.p.: VIOLENZA PRIVATA:

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualcosa, ad esempio: dover andare con qualcuno, non poter uscire ecc. Procedere con una DENUNCIA

ART. 629 c.p.: ESTORSIONE:

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé un danno, mentre l’autore del reato procura a se stesso un ingiusto profitto, ad esempio: firmare un contratto, donare qualcosa, ecc. Procedere con una DENUNCIA

ART. 609 c.p.: VIOLENZA SESSUALE:

Chiunque con esplicito consenso o con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, compie atti sessuali con un minore fino ai 14 anni.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza.  Procedere con una DENUNCIA

ART: 612 –bis c.p.: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI):

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Procedere con una DENUNCIA

ART. 571 c.p.: abuso di mezzi di correzione o di disciplina –:

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni (572).

Il CTU, concorrendo con il giudice a definire il caso e a dare contenuti alla sentenza, esercita sia pure indirettamente una funzione giudiziaria.

I giudici, quasi nella totalità dei casi, basano le sentenze sulle conclusioni delle CTU, senza compiere ulteriori valutazioni ed accertamenti.

INCONTRI PROTETTI-ASSISTITI

Al Servizio Sociale è anche demandata l’organizzazione degli incontri protetti ed assistiti tra genitore e figli. Bambini anche molto piccoli sono costretti a recarsi presso la sede degli uffici in cui ha sede l’Ufficio preposto, in orari compatibili con il turno di lavoro degli adulti e non del ritmo di vita dei fanciulli, per incontrare anche forzatamente il genitore magari violento o il genitore che, non avendo saputo costruire un rapporto affettivo autentico con il figlio, venga da quest’ultimo rifiutato. Inutili ed anzi pericolosi gli eventuali tentativi della madre (o più raramente del padre) di supportare il bambino che si opponga a tali incontri, durante i quali, non raramente è posto sotto pressione dagli stessi operatori (assistenti sociali, psicologi 0 educatrici che dipendono da cooperative di cui il Servizio Sociali si appoggia) affinchè sia felice e voglioso di stare insieme, amare e giocare felice con il padre, di cui magari ha invece paura, o che rappresenti un estraneo.

Si comprende con difficoltà il senso di tutto questo appiattimento che reca disagio, sofferenza e che determina una ingiustizia nella ingiustizia.

La bi-genitorialità ha un enorme ed incontestabile valore per ciascun fanciullo ma non è né deve essere un concetto astratto e vuoto in cui collocare tutte le situazioni, altrimenti vi è il rischio, che in molti tristi casi è purtroppo divenuto realtà, che diventi, mi si perdoni la metafora colorita, una sorta di pentolone dello stregone in cui ogni bambino è calato.

La volontà, le emozioni dei minori, le loro emozioni, le loro paure, i loro desideri sono assolutamente inascoltati e, se ascoltati per obbligo processuale, non sono accolti, spesso sono contrastati. I racconti dei bambini, infine, sono sovente non creduti, al pari dei racconti delle donne.     

La Commissione di Inchiesta sul femminicidio ha recentemente accertato centinaia di casi nei quali i bambini sono stati sottratti alla madre con la forza a causa di provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale non perché fosse stata accertata una condotta di maltrattamenti o incuria della stessa verso la prole ma solo a causa dell’insistenza della donna a voler veder riconosciuta la violenza e ad ottenere tutela e protezione per sé e per i figli dall’abusante. Anche la Commissione di inchiesta del Senato sul Femminicidio e la violenza di genere dal titolo ‘La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli”, approvata il 20 aprile e di prossima pubblicazione, ha accertato che  nel 96% delle cause di separazione giudiziale in cui si riscontra violenza domestica, i Tribunali ordinari non ne tengono conto per decidere sull’affido dei figli ed anche nei casi in cui la violenza sia riconosciuta i minori nel 54% sono affidati alla madre, ma con incontri per lo più liberi con il padre violento.

Uno Stato di diritto deve tenere conto delle leggi nella loro complessità e varietà, non sceglierne una preferenziale.

Uno Stato di diritto deve garantire che i Giudici non rinuncino alla loro funzione, non abdichino in favore di una casta o l’altra, si formino in modo puntuale su ogni aspetto inerente la materia affidata, non omettano di assumere prove, non agiscano secondo schemi rigidi e stereotipati.

Uno Stato di diritto deve occuparsi di sorvegliare che siano rispettati i dettami della scienza, della legalità e della Costituzione da tutti coloro che siano chiamati ad esercitare le proprie funzioni con potere giudiziario, amministrativo e sanitario, anche e soprattutto ove vi siano minori coinvolti e deve garantire adeguate e severe sanzioni per chiunque li violi.

Uno Stato di diritto deve saper salvaguardare, prima di ogni altro diritto, i diritti dei più deboli e dei più indifesi.

                                                                                                                                              Avv. Marina Marconato

 

 

 

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