SEPARAZIONE E PROVVEDIMENTI PROVVISORI: LE SPESE PROCESSUALI SOLO ALL’ESITO DEL GIUDIZIO
27 maggio, 2020

SEPARAZIONE E PROVVEDIMENTI PROVVISORI: LE SPESE PROCESSUALI SOLO ALL’ESITO DEL GIUDIZIO

La Corte di Cassazione, con la innovativa sentenza n. 8432, depositata il 30 aprile 2020, ha stabilito la revoca del provvedimento della Corte di Appello di Brescia che, in sede di reclamo avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti presidenziali emessi in fase di separazione, aveva condannato alle spese processuali la parte soccombente.

Ha, difatti, ritenuto la Cassazione che la questione andasse decisa all’esito finale del giudizio.

Premesso che il provvedimento della Corte d’Appello, chiamata a decidere sul reclamo dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 708, 3° comma cpc, non sia impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. giacché relativo a disposizioni rivestite del carattere della transitorietà, seppure incida su diritti soggettivi quali il mantenimento della prole e del coniuge o il collocamento dei minori, ben potendo le stesse essere revocate dal Presidente o dal Giudice Istruttore in corso di giudizio (v. ex multis Cass. 20.06.2014 n. 14141, Cass. 15.5.2018 n. 11788 su divorzio), la Suprema Corte ha ritenuto comunque ammissibile l’impugnazione della decisione del giudice di secondo grado nella parte che regolamenta le spese processuali, in quanto ritenute influenti su posizioni giuridiche di debito e credito e come tali definitive e suscettibili di acquistare autorità di giudicato.

Tale orientamento mette fine ad una questione rilevante che poneva chi avesse interesse a reclamare i provvedimenti provvisori nella condizione di possibile condanna alla refusione delle spese ancorché l’esito del giudizio fosse ancora incerto.

Gli orientamenti in merito alla natura del reclamo erano divisi tra coloro i quali lo identificavano quale procedimento endoprocessuale destinato ad essere ribaltato o, di contro, assorbito nel provvedimento definitivo e tra coloro che lo riconducevano ad un mezzo di impugnazione dinanzi ad un giudice superiore che definiva il procedimento stesso.

La Corte di legittimità, nella sentenza in esame, muovendosi dal presupposto che il reclamo ex art. 708, 3° comma, debba prevedere il rinvio della condanna alle spese alla sentenza definitiva, ritiene che la valutazione non possa, ai sensi dell’art. 91 e 739 cpc, essere anticipata ad un esito intermedio, che potrebbe essere ribaltato in fase decisoria definitiva.

Referente Commissione                               Autrice

Avv. Anna Scifoni                                    Avv. Marina Marconato        

 

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